(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Norma di delegificazione 1. Il piano sanitario regionale, adottato con le procedure di cui all'art. 33 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993)e successive modificazioni, disciplina, attenendosi ai principi contenuti nel decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419), i seguenti oggetti: a) processo di programmazione, ruolo della Regione e delle autonomie locali; b) organizzazione del servizio sanitario regionale: 1) il ruolo e l'organizzazione dell'azienda U.S.L.; 2) il ruolo delle aziende, degli enti spedalieri e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 3) il ruolo delle aziende private o no profit accreditate; 4) il ruolo dell'ARPAL e dell'istituto di zooprofilassi; 5) il distretto; 6) i dipartimenti; c) integrazione socio-sanitaria: aree e tipologie dei servizi socio-sanitari; d) finanziamento delle U.S.L. e degli enti ed aziende ospedaliere e aziende private accreditate.