(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7
                         del 12 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
                    la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                      Norma di delegificazione
    1. Il piano sanitario regionale, adottato con le procedure di cui
all'art.  33  della  legge  regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  del
servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n.
502  del  30  dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993)e successive
modificazioni,  disciplina,  attenendosi  ai  principi  contenuti nel
decreto  legislativo  del  30  dicembre  1992, n. 502 (riordino della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre  1992  n.  421),  come  modificato dal decreto legislativo 19
giugno  1999,  n.  229  (norme  per la razionalizzazione del servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998
n. 419), i seguenti oggetti:
      a)  processo  di  programmazione,  ruolo  della Regione e delle
autonomie locali;
      b) organizzazione del servizio sanitario regionale:
        1) il ruolo e l'organizzazione dell'azienda U.S.L.;
        2)  il  ruolo  delle  aziende,  degli enti spedalieri e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
        3) il ruolo delle aziende private o no profit accreditate;
        4) il ruolo dell'ARPAL e dell'istituto di zooprofilassi;
        5) il distretto;
        6) i dipartimenti;
      c)  integrazione  socio-sanitaria: aree e tipologie dei servizi
socio-sanitari;
      d)   finanziamento   delle  U.S.L.  e  degli  enti  ed  aziende
ospedaliere e aziende private accreditate.